Art. 5.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

      1. È istituito presso il Dipartimento competente per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, finalizzato a sostenere finanziariamente:

          a) iniziative concernenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1;

          b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati da destinare a sede di comunità giovanili;

          c) progetti tesi a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche.

 

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