1. È istituito presso il Dipartimento competente per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, finalizzato a sostenere finanziariamente:
a) iniziative concernenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1;
b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati da destinare a sede di comunità giovanili;
c) progetti tesi a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche.